Pos. 3   Prot. N.16859 - 162.09.11 Palermo 27 ottobre 2009  



Oggetto: Appalto lavori. Compensi per la redazione di perizie di variante.




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 5 " Portualità turistica"
Palermo


1. Con la nota n. 4397S 5/Tur del 29 settembre 2009, codesto Dipartimento chiede, in relazione alle risultanze dei pareri prot. n. 21330/293/2007.11 del 17.12.07 e prot. n. 19721/293/07.11 ed alla luce della nota ( non allegata) del 08.09.09 dell'Ing xxxx, una nuova pronuncia di quest'ufficio " al fine di dirimere la questione in maniera definitiva".
  Viene rilevato che i pareri succitati attengono alla richiesta di pagamento, da parte dell'ingegnere, della fattura n. 8/2003 relativa alle perizie di variante per i lavori di "Riqualificazione e ristrutturazione di xxxx" e che due delle perizie cui fa riferimento la parcella, sono state redatte nel periodo in cui lo stesso era dipendente dell'Ispettorato Tecnico regionale e quindi, "anche secondo la sentenza n. xxx del Tribunale di xxx, non dovrebbero essere annoverate fra i pagamenti per la direzione dei lavori". 
  In ordine alla richiesta di pagamento relativa alla perizia di assestamento finale, redatta in data 08/07/1997, codesto Dipartimento ritiene che tale perizia dovrebbe essere pagata " poiché in tal data l'Ing. xxxx aveva già assunto la direzione dei lavori da libero professionista". 
  Infatti nel punto 2 del parere prot. n. 21330/293/2007.11 viene citata la mancanza di titolo contrattuale quale impedimento alla spettanza di compensi, mentre, osserva il richiedente, "il titolo contrattuale è stato redatto e firmato tra le parti in data 14/11/95 sotto forma di disciplinare d'incarico. Appare chiaro che tale disciplinare risulta quindi redatto in seguito al pensionamento dell' Ing. xxxxi per garantirgli la corretta e legalmente riconosciuta direzione dei lavori del progetto de quo, e che sia quindi svincolato dal giudicato della sentenza xxxx del Tribunale di xxxx". 
  Su tale problematica viene chiesto il parere dello Scrivente. 


   
  2. In relazione alla quesito posto occorre rilevare che codesto Assessorato, con disciplinare sottoscritto dalle parti il 14.11.95 e registrato in data 16.11.1995, ha conferito l'incarico ad un libero professionista "per la direzione e contabilità dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione della tonnara di xxx nel Comune di xxx". 
  In relazione a tale incarico professionale, iniziato già nel 1991 quando il professionista era dipendente regionale, ed, in particolare, con riferimento al pagamento del secondo acconto per la direzione dei lavori, si è già espresso il Tribunale di xxx con la sentenza n. xxx (confermata in appello), statuendo che nulla spettasse al professionista per l'attività svolta nel periodo in cui era dipendente dell'Amministrazione, rientrando l'attività nei compiti d'ufficio, e che nulla potesse pretendere per quella svolta in relazione al periodo in cui era cessato dal servizio (con decorrenza 12.06.95), per mancanza di un formale contratto sottoscritto da entrambi i contraenti.  
  Infatti, ha sottolineato il Tribunale, non può ritenersi che il disciplinare in precedenza menzionato, sottoscritto in data 14.11.95, e quindi dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, possa sanare le situazione pregresse e possa quindi supportare la pretesa contrattuale relativa ad un periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto medesimo. 
  Inoltre come riconosciuto dalla costante giurisprudenza ( ex plurimis Cass., sez. I, 08-06-2007, n. 13508) il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una p.a., e pur ove questa agisca iure privatorum, richiede , in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall'art. 97 Cost.; "il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere". 
  Ciò premesso il contratto è stato regolarmente sottoscritto in data 14.11.1995. 
  Ora dal carteggio inviato si evince che il professionista, in relazione al medesimo incarico professionale, ha chiesto il pagamento della fattura n. 8/2003 relativa a tre perizie di variante: la prima datata 23/06/1993, la seconda 06/05/1995 e l'ultima, (della quale si chiede ora il pagamento con fattura n. 3/08), redatta in data 08/07/1997.  
  In proposito si rileva che le prime due fatture riguardano le attività svolte nel periodo in cui il professionista, era dipendente dell'Ispettorato Tecnico e pertanto, secondo quanto statuito dal Tribunale e conformemente ai precedenti pareri dell'Ufficio sono relative a prestazioni libero professionali rese in assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla normativa: attività resa da libero professionista, disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto. Non è pertanto insorta in capo al richiedente alcuna posizione giuridica soggettiva legittimante la pretesa.  
  Diversa è l'ipotesi in relazione all'ultima perizia, che è stata redatta in data 08/07/1997, successivamente al pensionamento ed al formale conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori. 
  Ciò premesso poiché il contratto sottoscritto tra le parti sembra rispondere ai suddetti requisiti, ed, altresì, il compenso relativo alla perizia di variante non è stato oggetto delle somme richieste in giudizio, essendo relativo ad attività prestate dopo la stipula del contratto sottoscritto dal professionista, deve darsi risposta positiva alla richiesta economica dell'istante esclusivamente in relazione alla terza perizia di variante redatta in data 08/07/1997. 



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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